Ordinanza
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Art. 31 Riscossione della tassa
1 La tassa è riscossa dal Cantone di stanza. 2 In caso di trasferimento del luogo di stazionamento d’un veicolo in un altro Cantone, il nuovo Cantone di stanza è competente per la riscossione della tassa a partire dall’inizio del mese in cui avviene il trasferimento. Il Cantone di stanza precedente restituisce la tassa riscossa per il periodo che oltrepassa la data del trasferimento. 3 Nel caso di veicoli muniti di targhe intercambiabili, la tassa dev’essere pagata soltanto per il veicolo assoggettato all’aliquota più elevata. |