Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
del 6 marzo 2000 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 33aRestituzione in caso di noleggio di veicoli per l’Esercito o la protezione civile 79
1 Per ogni giorno per il quale è comprovato che un veicolo noleggiato per l’Esercito o la protezione civile circola per uno scopo di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a o abis, il detentore ha diritto alla restituzione di 1/360 della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola sia per un tale scopo sia quale veicolo assoggettato alla tassa forfettaria, la restituzione è pari alla metà dell’importo.
2 Le domande di restituzione, corredate dei relativi fogli di controllo delle corse, contratti di noleggio, verbali di presa in consegna e di consegna nonché dell’indicazione dello scopo d’impiego, devono essere presentate all’UDSC entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione. L’UDSC può esigere altri mezzi probatori.
3 Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non sono restituiti.
79 Introdotto dal n. I dell’O del 27 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 513).