Ordinanza
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Art. 61 Utilizzazione dell’apparecchio di rilevazione 112
Gli apparecchi di rilevazione consegnati gratuitamente dall’UDSC non possono essere donati, venduti, noleggiati né prestati. Le infrazioni sono punite con una multa sino a 5000 franchi. 112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4525). |