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Art. 1 Oggetto della tassa
(art. 3 LTTP) Sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante (tassa) i seguenti autoveicoli di trasporto e rimorchi di trasporto ai sensi degli articoli 11 capoverso 1 e 20 capoverso 1 dell’ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), a condizione che il loro peso totale secondo l’articolo 7 capoverso 4 OETV sia superiore a 3,5 t:
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