(art. 4 cpv. 2 e 9 cpv. 2 LTTP)
1 Per i veicoli qui appresso la tassa è riscossa in modo forfettario. Essa ammonta annualmente a:
| franchi |
---|
- a.
- per gli autoveicoli pesanti per il trasporto di persone, le automobili pesanti nonché i rimorchi abitabili e per il trasporto di persone d’un peso totale eccedente 3,5 t
| 650 |
- b.
- per gli autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 3,5 t ma non superiore a 8,5 t
| 2200 |
- c.
- per gli autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 8,5 t ma non superiore a 19,5 t
| 3300 |
- d.
- per gli autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 19,5 t ma non superiore a 26 t
| 4400 |
- e.
- per gli autobus e autosnodati d’un peso totale eccedente 26 t
| 5000 |
- f.
- per i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché per i carri con motore e i trattori, per 100 kg di peso totale
| 11 |
- g.
- per i veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi oppure trainano rimorchi non assoggettati alla tassa, per 100 kg di peso totale
| 8 |
2 Per i rimorchi assoggettati alla tassa, trainati da veicoli a motore non assoggettati alla tassa o assoggettati alla tassa forfettaria, la tassa è riscossa sul veicolo a motore sotto forma di un importo forfettario. Essa ammonta annualmente a:
| franchi |
---|
- a.
- per gli autofurgoni, le automobili, i furgoncini e gli autoveicoli abitabili con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t, per 100 kg di carico rimorchiabile
| 22 |
- b.
- per i veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché per i carri con motore e i trattori con un carico rimorchiabile eccedente 3,5 t, per 100 kg di carico rimorchiabile
| 11 |
3 Per i veicoli immatricolati provvisoriamente e destinati all’esportazione la tassa è riscossa in modo forfettario. Essa ammonta, per ogni giorno di permanenza nel territorio svizzero, a:
- a.
- 20 franchi per i veicoli di cui ai capoversi 1 e 2;
- b.
- 70 franchi per gli altri veicoli.
4 In singoli casi l’UDSC può autorizzare, su domanda, la riscossione forfettaria della tassa per altri veicoli.