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Art. 60 Rinuncia alla verifica della soddisfazione di singole condizioni per l’autorizzazione o a singole fasi di verifica
L’UDSC può rinunciare, interamente o in parte, a verificare se singole condizioni formali oppure se condizioni per singole fasi di verifica sono soddisfatte qualora i risultati ottenuti nell’ambito di una procedura di autorizzazione svolta in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o nell’ambito di una procedura di autorizzazione già svolta in Svizzera provino che le condizioni in questione sono soddisfatte. |