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Art. 86 Chiave per la ripartizione del 76,5 per cento della quota dei Cantoni
1 Il 76,5 per cento della quota dei Cantoni è ripartito tra i Cantoni come segue:
2 Per la lunghezza della rete stradale sono determinanti i dati più recenti riguardanti:
3 Per quanto riguarda gli oneri stradali si applica l’articolo 30 OUMin. 4 Per la popolazione residente sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento sulla popolazione residente media. 5 Per l’imposizione fiscale dei veicoli a motore è determinante l’indice totale dell’imposta sui veicoli a motore. L’UDSC determina annualmente tale indice sulla base dei dati dell’Amministrazione federale delle finanze e dell’Ufficio federale di statistica. 6 L’ammontare degli importi che spettano ai Cantoni si basa sul modello di calcolo nell’allegato 3. |