1 Le seguenti persone devono registrarsi presso l’UDSC:
- a.
- i detentori di veicoli a motore svizzeri assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni e di veicoli a motore a propulsione elettrica per il trasporto di merci;
- b.
- i detentori di veicoli a motore esteri, inclusi quelli a propulsione elettrica per il trasporto di merci, che ricorrono ai servizi di un fornitore del NETS;
- c.
- i detentori di veicoli che si impegnano a utilizzare i veicoli esclusivamente per il trasporto di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito agricoli;
- d.
- le persone solidalmente responsabili che presentano richieste secondo l’articolo 5a LTTP;
- e.
- i detentori di veicoli di riserva e le persone che mettono a disposizione simili veicoli;
- f.
- i detentori di veicoli utilizzati nel traffico di linea, ai fini del conteggio dei chilometri percorsi fuori da tale traffico;
- g.
- le persone che presentano regolarmente domande di esenzione dalla tassa secondo l’articolo 2 capoverso 2;
- h.
- le persone aventi diritto alla restituzione;
- i.
- i fornitori del NETS e del SET;
- j.
- i fornitori di carte-carburante.
2 Se le persone secondo il capoverso 1 lettere a, b o f non si registrano, l’UDSC può riscuotere un emolumento per l’onere supplementare che ne deriva.
3 Possono registrarsi anche altre persone, diverse da quelle secondo il capoverso 1.