Art. 2 Veicoli esentati dalla tassa
(art. 4 cpv. 1 LTTP) 1 I seguenti veicoli sono esentati dalla tassa: - a.
- i veicoli acquistati, presi in leasing, noleggiati o requisiti per l’esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+;
- b.
- i veicoli:
- 1.
- acquistati, presi in leasing o requisiti per la protezione civile, o
- 2.
- noleggiati per la protezione civile per interventi e istruzioni secondo gli articoli 46 capoversi 1 e 2 e 49–53 della legge federale del 20 dicembre 20195 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile nonché l’articolo 45 dell’ordinanza dell’11 novembre 20206 sulla protezione civile;
- c.
- i veicoli della polizia, della dogana, dei pompieri, dei servizi d’intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze;
- d.
- i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell’ambito di una concessione secondo l’ordinanza del 4 novembre 20097 sul trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto effettuate per necessità d’esercizio;
- e.
- i veicoli agricoli e forestali (art. 86–90 dell’ordinanza del 13 novembre 19628 sulle norme della circolazione);
- f.
- i veicoli muniti di una licenza temporanea svizzera (art. 20–21 dell’ordinanza del 20 novembre 19599 sull’assicurazione dei veicoli, OAV);
- g.
- i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di una licenza di circolazione collettiva e di targhe professionali svizzere (art. 22–26 OAV);
- h.
- i veicoli di riserva svizzeri (art. 9 e 10 OAV) assoggettati alla tassa forfettaria (art. 3), se il veicolo da sostituire rientra nella medesima categoria di tassa secondo l’articolo 3;
- i.
- i veicoli per la scuola guida (art. 10 dell’ordinanza del 28 settembre 200710 sui maestri conducenti), sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di un maestro conducente che si è annunciato presso l’autorità competente;
- j.
- i veicoli d’epoca designati come tali nella licenza di circolazione;
- k.
- i veicoli a motore a propulsione elettrica (art. 51 OETV11);
- l.
- i rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi, utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale per fieraioli e circhi;
- m.
- i veicoli cingolati (art. 26 OETV);
- n.
- gli assi di trasporto;
- o.
- i veicoli per invalidi esenti da dazio secondo l’articolo 18 dell’ordinanza del 1° novembre 200612 sulle dogane.
2 Su domanda, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può autorizzare altre esenzioni dalla tassa in casi specifici, in particolare in considerazione di accordi internazionali, per motivi umanitari o per corse non commerciali d’utilità pubblica.
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