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Art. 2 Veicoli esentati dalla tassa
(art. 4 cpv. 1 LTTP) 1 I seguenti veicoli sono esentati dalla tassa:
2 Su domanda, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può autorizzare altre esenzioni dalla tassa in casi specifici, in particolare in considerazione di accordi internazionali, per motivi umanitari o per corse non commerciali d’utilità pubblica. |