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Art. 31 Trasmissione di indicazioni relative ai veicoli a motore esteri
1 I detentori di veicoli a motore esteri con un sistema di rilevazione nel veicolo di un fornitore del NETS devono trasmettere all’UDSC le seguenti indicazioni relative al veicolo, prima di incaricare il fornitore del NETS:
2 Il detentore di un veicolo a motore estero che termina il mandato con il fornitore del NETS deve comunicarlo all’UDSC. |
