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Art. 71 Pagamento della tassa
1 La tassa forfettaria deve essere pagata prima dell’inizio del periodo fiscale. 2 Essa diventa esigibile con l’immatricolazione ufficiale e, in seguito, all’inizio di ogni anno. 3 Per il termine e le modalità di pagamento fanno stato le disposizioni cantonali disciplinanti la riscossione dell’imposta sui veicoli a motore. |
