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Art. 74 Restituzione della tassa in caso di messa fuori circolazione del veicolo
1 Se un veicolo è messo fuori circolazione durante un periodo fiscale, la tassa è restituita al detentore in maniera proporzionale. 2 Per la procedura di restituzione fanno stato le disposizioni cantonali disciplinanti la riscossione dell’imposta sui veicoli a motore. 3 Gli importi inferiori a 50 franchi non devono essere restituiti. |
