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Art. 52a Diritti dei disabili e delle persone a mobilità ridotta nel servizio di linea internazionale con autobus autorizzato 26
(art. 8 cpv. 2 LTV) I diritti dei disabili e delle persone a mobilità ridotta nel servizio di linea internazionale con autobus autorizzato sono retti dagli articoli 9–17 del regolamento (UE) n. 181/201127. 26 Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915). 27 Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, versione della GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1. |