Art. 56 Trasporto diretto nel traffico concessionario 33
(art. 16 LTV) 1 Il trasporto diretto può estendersi anche solo a parti del territorio nazionale o a singoli agglomerati e regioni all’interno e all’esterno di organizzazioni ai sensi dell’articolo 17 LTV. 2 Le imprese devono offrire il trasporto diretto nel traffico regionale viaggiatori ordinato in virtù dell’articolo 28 capoverso 1 LTV e nel traffico a lunga distanza. 3 Nell’ambito del restante traffico concessionario, le imprese devono offrire il trasporto diretto se:
4 La concessione stabilisce per quali linee dei trasporti a lunga distanza, regionali e locali non deve essere offerto il trasporto diretto. 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695). |