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Art. 8 Deroghe alla privativa sul trasporto di viaggiatori
(art. 5 LTV) 1 Non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori:
2 Le corse che, sotto il profilo della funzionalità e capacità, sono comparabili a corse o a corse in coincidenza già esistenti dei servizi di linea e sono rivolte ai loro utenti, soggiacciono alla privativa sui trasporti. 3 In caso di dubbio, spetta all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) decidere se per un servizio di trasporto è necessaria una concessione o un’autorizzazione. |
