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Art. 15 Durata della concessione 14
(art. 6 cpv. 3 LTV) 1 La concessione è rilasciata o rinnovata per 12 anni.15 2 La concessione può essere rilasciata o rinnovata per una durata inferiore in particolare se:
3 Nel caso di una durata d’ammortamento più lunga dei mezzi d’esercizio, la concessione può essere rilasciata o rinnovata per un periodo più lungo, ma non superiore a 25 anni. 4 ...17 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695). 15 Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609). 16 Introdotta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609). 17 Abrogato dal n. III dell’O del 2 set. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167). |
