|
Art. 17 Modifica della concessione
1 L’UFT può modificare la concessione durante il suo periodo di validità.18 2 Le deroghe alla concessione di lieve entità, in particolare per quanto concerne la denominazione della linea, non richiedono una modifica della concessione. 3 Un’impresa che intende derogare alla concessione deve darne notifica all’UFT almeno tre mesi prima. Se risulta necessaria una modifica della concessione, l’UFT lo comunica all’impresa entro quattro settimane dalla notifica. 4 La prestazione di trasporto può essere effettuata, interamente o parzialmente, al massimo per un anno con un mezzo di trasporto diverso da quello previsto nella concessione, senza che quest’ultima debba essere modificata. 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695). |