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Art. 20 Contratto d’esercizio
1 Singoli diritti e obblighi, soprattutto relativi all’esecuzione di corse, possono essere trasferiti a un terzo mediante un contratto d’esercizio. 2 L’impresa concessionaria continua a essere responsabile nei confronti della Confederazione per quanto concerne l’adempimento degli obblighi. 3 Se sono trasferiti diritti e obblighi di un’offerta22 cofinanziata dall’ente pubblico mediante contributi d’esercizio o d’investimento, l’impresa concessionaria garantisce l’osservanza delle prescrizioni relative alla presentazione dei conti di cui all’articolo 35 LTV.23 4 I contratti d’esercizio sono inviati all’UFT per informazione. 21 Originario art. 19. 22 Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695). |
