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Art. 25 Immatricolazione dei veicoli 26
1 L’UFT approva l’immatricolazione nell’ambito di una concessione se dal relativo esame risulta che il veicolo stradale o il battello soddisfa le prescrizioni determinanti. 2 I Cantoni rilasciano la necessaria approvazione per l’immatricolazione di veicoli stradali. 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695). |