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Art. 26 Disponibilità dei veicoli
1 L’impresa concessionaria deve garantire la costante disponibilità dei veicoli stradali e dei battelli necessari all’adempimento degli obblighi previsti nella concessione e disporre di un numero sufficiente di veicoli di riserva. 2 Più imprese concessionarie possono utilizzare in comune i veicoli di riserva. |
