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Art. 27 Esame dopo l’immatricolazione
1 Le autorità d’immatricolazione cantonali sono responsabili delle verifiche periodiche e degli esami eccezionali dei veicoli stradali dopo la loro immatricolazione. 2 L’UFT è responsabile delle verifiche periodiche e degli esami eccezionali dei battelli dopo la loro immatricolazione. |