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Art. 34 Competenza per il rilascio di autorizzazioni
(art. 7 cpv. 2 LTV) 1 I Cantoni sono competenti per il rilascio delle autorizzazioni secondo la presente sezione. 2 Per il trasporto di scolari e di lavoratori oltre i confini cantonali è responsabile il Cantone sul cui territorio si trova la scuola o il luogo di lavoro. Per gli altri trasporti oltre i confini cantonali è responsabile il Cantone sul cui territorio si trova il punto di partenza delle corse. I Cantoni interessati devono essere sentiti. In caso di controversia decide l’UFT. |