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Art. 41 Foglio di viaggio per il trasporto stradale
1 Nell’ambito del trasporto stradale, per le corse internazionali pendolari con alloggio e le corse internazionali circolari di cui all’articolo 39 lettere f e g è obbligatorio munirsi del foglio di viaggio e delle relative traduzioni. Il foglio deve essere compilato prima dell’inizio della corsa.29 2 Il foglio di viaggio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
3 Il foglio di viaggio è distribuito dall’UFT o da un servizio da esso designato. 29 Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609). |