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Art. 44 Condizioni per il rilascio
1 L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:
2 L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se è stata approvata da tutti gli Stati interessati. 3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può esigere da ogni impresa partecipante una garanzia bancaria di 15 000 franchi per la prima autorizzazione e di 5000 franchi per ogni ulteriore autorizzazione. La garanzia bancaria serve a coprire eventuali richieste delle autorità svizzere, in particolare in relazione a violazioni della legislazione in materia di trasporto e di sicurezza del traffico stradale. 4 Il Cantone in cui è stabilita l’impresa responsabile della gestione è competente per la verifica del rispetto delle disposizioni concernenti i tempi di guida e di riposo dei conducenti, in particolare per la verifica del rispetto dei piani di servizio presentati con la domanda. 31 Abrogata dal n. I dell’O del 2 set. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3217). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3217). 33 Abrogata dal n. I dell’O del 2 set. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3217). |
