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Art. 48 Domande di autorizzazione
1 Le domande di rilascio, rinnovo o modifica di autorizzazioni secondo il presente capitolo devono essere inoltrate all’UFT in un’unica copia al più presto dieci mesi e al più tardi sei mesi prima dell’inizio o del proseguimento delle corse. 2 Le domande devono contenere le indicazioni menzionate al numero VI dell’allegato. |