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Art. 5 Funzione di collegamento
(art. 3 LTV) 1 Una linea ha funzione di collegamento se serve al collegamento generale o, nel traffico locale, al collegamento capillare di una località. 2 Sono considerate località le aree d’insediamento in cui tutto l’anno almeno 100 abitanti risiedono in:
3 Una linea serve al collegamento generale se:
4Una linea serve al collegamento capillare se:
3 Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609). |
