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Art. 53 Veicoli
1 Le corse possono essere effettuate soltanto con i veicoli immatricolati a nome delle imprese figuranti nell’autorizzazione. Nel caso di una situazione eccezionale, non prevedibile e temporanea, ad eccezione di carenze di capacità, possono essere impiegati veicoli di altre imprese. 2 I veicoli impiegati devono essere immatricolati nel luogo ove ha sede il titolare dell’autorizzazione. |