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Art. 55b Obbligo d’informazione 40
(art. 15a LTV) 1 Nel traffico concessionario e nel trasporto internazionale autorizzato le imprese forniscono le seguenti informazioni prima del viaggio:
2 Nel traffico concessionario le imprese forniscono le seguenti informazioni durante il viaggio:
3 Le imprese devono elaborare congiuntamente uno standard settoriale relativo all’obbligo d’informazione e sottoporlo all’UFT per approvazione.41 40 Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915). 41 Introdotto dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609). |