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Art. 55c Reclami 42
(art. 18 cpv. 1 lett. c LTV) 1 Le imprese istituiscono una procedura per il trattamento dei reclami connessi con i loro obblighi e con i diritti dei viaggiatori. Indicano ai viaggiatori come possono presentare un reclamo. 2 Il viaggiatore può presentare il reclamo a una qualsiasi impresa coinvolta nel viaggio. Entro un mese dalla presentazione del reclamo l’impresa interessata fornisce una risposta motivata. In casi eccezionali giustificati informa il viaggiatore della data alla quale può aspettarsi la risposta; quest’ultima deve allora essere fornita entro tre mesi dalla presentazione del reclamo. 42 Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915). |