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Art. 56 Servizio diretto nel traffico concessionario 4445
(art. 16 LTV) 1 Il servizio diretto può estendersi anche solo a parti del territorio nazionale o a singoli agglomerati e regioni all’interno e all’esterno di organizzazioni ai sensi dell’articolo 17 LTV. 2 Le imprese devono offrire il servizio diretto o nel traffico regionale viaggiatori ordinato in virtù dell’articolo 28 capoverso 1 LTV e nel traffico a lunga distanza. 3 Nell’ambito del restante traffico concessionario, le imprese devono offrire il servizio diretto se il vantaggio per i viaggiatori supera il dispendio economico per le imprese.46 4 La concessione stabilisce per quali linee dei trasporti a lunga distanza, regionali e locali non deve essere offerto il servizio diretto. 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695). 45 Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 46 Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la pre-sentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609). |
