|
Art. 56a Piattaforma comune di distribuzione 47
(art. 17a LTV) 1 Le imprese di cui all’articolo 17a capoverso 1 LTV gestiscono congiuntamente i sistemi necessari per la fornitura di prestazioni di prenotazione, vendita, conteggio e ripartizione delle entrate come pure per le funzioni di controllo (piattaforma di distribuzione) e li sviluppano ulteriormente in funzione delle esigenze. 2Le imprese che offrono il servizio diretto secondo l’articolo 16 LTV devono aderire alla piattaforma di distribuzione. Ad altre imprese va concessa l’adesione a condizioni non discriminatorie. 3La piattaforma di distribuzione comprende almeno la gamma di titoli di trasporto del servizio diretto di cui all’articolo 16 capoverso 1 LTV. 4 I dati tecnici e personali necessari per la distribuzione comprendono in particolare gamme di titoli di trasporto, tariffe, dati della clientela, prestazioni richieste dalla stessa e dati di controllo. 47 Introdotto dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609). |