Ordinanza
sul trasporto di viaggiatori
(OTV)


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Art. 58a Sistemi d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido: trattamento di dati, accesso e sicurezza dei dati 48

(art. 20, 20a LTV)

1 Nei sistemi d’informazione, per quan­to ne­ces­sa­rio per ga­ran­ti­re il sup­ple­men­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 20 LTV, la ri­scos­sio­ne e il con­tra­sto de­gli abu­si le im­pre­se pos­so­no trat­ta­re i se­guen­ti da­ti per­so­na­li di viag­gia­to­ri sen­za ti­to­lo di tra­spor­to valido:

a.
co­gno­me;
b.
no­me;
c.
data di nascita;
d.
luo­god’origine o di nascita;
e.
lin­gua e na­zio­na­li­tà;
f.
tipo e numero di documento d’identificazione;
g.
nu­me­ro di te­le­fo­no;
h.
da­tidi cui alle letterea–grisultanti da foto dei documenti presentati dai viaggiatori;
i.
in­di­riz­zo;
j.
in­di­riz­zo e-mail;
k.
da­ti sul­la sol­vi­bi­li­tà dei viag­gia­to­ri che non pa­ga­no en­tro 30 gior­ni il sup­ple­men­to ri­chie­sto, co­me la fa­se di dif­fi­da, lo sta­to dell’ese­cu­zio­ne, la pre­sen­za di at­te­sta­ti di ca­ren­za be­ni;
l.
mez­zo di pa­ga­men­to;
m.
ver­ba­li di con­trol­lo del ti­to­lo di tra­spor­to, luo­go e mo­men­to del con­trol­lo;
n.
do­cu­men­ti uti­li a di­mo­stra­re un rea­to.

2 Al fi­ne di con­tra­sta­re gli abu­si il trat­ta­men­to dei da­ti sul per­cor­so è con­sen­ti­to per un mas­si­mo di 30 gior­ni se ciò è ne­ces­sa­rio per in­di­vi­dua­re usi plu­ri­mi non am­mes­si.

3Nel ca­so di viag­gia­to­ri mi­no­ren­ni o pri­vi dell’esercizio della capacità civile possono essere trattati i dati di cui al capoverso 1 del rappresentante legale.

4 I da­ti di cui all’ar­ti­co­lo 20a ca­po­ver­so 2 let­te­ra e LTV com­pren­do­no an­che le sen­ten­ze cre­sciu­te in giu­di­ca­to con­cer­nen­ti pro­ce­di­men­ti pe­na­li o san­zio­ni ri­guar­dan­ti viag­gi sen­za ti­to­lo di tra­spor­to va­li­do, se ne­ces­sa­rie per far va­le­re una pre­te­sa.

5 I dati di cui al capoverso 1 possono essere consultati e trattati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere un supplemento o identificare un viaggiatore.

6 Chiunque è messo a conoscenza di mutazioni di dati, deve rettificare senza indugio quelli in suo possesso.

7 Se i dati sono resi accessibili mediante procedura di richiamo, il gestore del sistema d’informazione e l’impresa richiamante devono garantire che i dati stessi possano essere richiamati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere il supplemento o identificare un viaggiatore.

48 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 2 set. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3217). Nuo­vo te­sto giu­sta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sul­le in­den­ni­tà e la pre­sen­ta­zio­ne dei con­ti nel traf­fi­co re­gio­na­le viag­gia­to­ri, in vi­go­re dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

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