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Art. 58a Sistemi d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido: trattamento di dati, accesso e sicurezza dei dati 48
(art. 20, 20a LTV) 1 Nei sistemi d’informazione, per quanto necessario per garantire il supplemento secondo l’articolo 20 LTV, la riscossione e il contrasto degli abusi le imprese possono trattare i seguenti dati personali di viaggiatori senza titolo di trasporto valido:
2 Al fine di contrastare gli abusi il trattamento dei dati sul percorso è consentito per un massimo di 30 giorni se ciò è necessario per individuare usi plurimi non ammessi. 3Nel caso di viaggiatori minorenni o privi dell’esercizio della capacità civile possono essere trattati i dati di cui al capoverso 1 del rappresentante legale. 4 I dati di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettera e LTV comprendono anche le sentenze cresciute in giudicato concernenti procedimenti penali o sanzioni riguardanti viaggi senza titolo di trasporto valido, se necessarie per far valere una pretesa. 5 I dati di cui al capoverso 1 possono essere consultati e trattati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere un supplemento o identificare un viaggiatore. 6 Chiunque è messo a conoscenza di mutazioni di dati, deve rettificare senza indugio quelli in suo possesso. 7 Se i dati sono resi accessibili mediante procedura di richiamo, il gestore del sistema d’informazione e l’impresa richiamante devono garantire che i dati stessi possano essere richiamati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere il supplemento o identificare un viaggiatore. 48 Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3217). Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609). |