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Art. 58b Sistemi d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido: accesso e rettifica 49
(art. 20a LTV) 1 Se una persona chiede l’accesso ai propri dati contenuti in un sistema d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido, deve presentare una domanda al gestore del sistema d’informazione nella forma prevista dall’articolo 16 dell’ordinanza del 31 agosto 202250 sulla protezione dei dati. La pretesa del diritto alla rettifica è retta dall’articolo 41 della legge federale del 25 settembre 202051 sulla protezione dei dati.52 2 Il gestore del sistema d’informazione deve verificare almeno una volta al mese se vi sono dati da cancellare secondo l’articolo 20a capoverso 4 lettera b LTV. 49 Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3217). 52 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 83 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |