Art. 6 Trasporto di viaggiatori soggetto a concessione
(art. 6 LTV) Una concessione è necessaria per: - a.
- i collegamenti conformi all’orario fra determinati punti di partenza e di arrivo, nell’ambito dei quali i viaggiatori salgono o scendono dal mezzo di trasporto alle fermate previste dall’orario (servizio di linea), con funzione di collegamento;
- b.
- il servizio di linea senza funzione di collegamento:
- 1.4
- per i veicoli a guida vincolata, ad eccezione dei piccoli impianti di trasporto a fune, delle sciovie e dei traghetti fluviali,
- 2.
- per i veicoli a guida non vincolata, quando i luoghi di destinazione sono serviti da più di dieci coppie di corse al giorno;
- c.
- le corse effettuate soltanto se vi è una domanda sufficiente (corse in base alla domanda), con funzione di collegamento;
- d.
- le corse nell’ambito delle quali i viaggiatori sono raggruppati oppure vengono annunciate determinate destinazioni di viaggio (corse analoghe al servizio di linea), in particolare i trasporti su richiesta e le corse collettive, con funzione di collegamento;
- e.5
- il trasferimento di passeggeri aerei tra un aeroporto e una località o una regione turistica (trasferimento dagli aeroporti).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695). 5 La correzione del 5 apr. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 1077).
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