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Art. 61 Indennizzo per il prezzo del trasporto 54
(art. 8 cpv. 2 e art. 21b LTV) 1 L’indennizzo nel traffico concessionario e nel traffico internazionale ferroviario autorizzato ammonta almeno al 25 per cento del prezzo del trasporto pagato in caso di ritardo superiore a 60 minuti e almeno al 50 per cento in caso di ritardo superiore a 120 minuti. 2 I viaggiatori titolari di un abbonamento che subiscono ripetutamente ritardi durante il periodo di validità dello stesso possono chiedere un indennizzo adeguato secondo le condizioni di indennizzo dell’impresa. Le imprese definiscono i criteri per la determinazione dei ritardi e per il calcolo dell’indennizzo nelle loro condizioni di indennizzo. 3 L’indennizzo è di regola effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta. L’indennizzo può essere effettuato sotto forma di buoni o altri servizi se le loro condizioni sono flessibili per quanto riguarda, in particolare, il periodo di validità e la destinazione. I viaggiatori possono chiedere l’indennizzo sotto forma di denaro. 4 Le imprese possono stabilire un importo al di sotto del quale non sono previsti indennizzi. Tale importo non può superare i 5 franchi. 5 I viaggiatori non hanno diritto all’indennizzo se:
6 Il ritardo nel trasporto a fune o nella navigazione concessionari non dà diritto a un indennizzo. 54 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915). |