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Art. 61a Assistenza ai viaggiatori 55
(art. 8 cpv. 2 e art. 21c LTV) 1 In caso di ritardo alla partenza o all’arrivo nel traffico concessionario e nel traffico internazionale ferroviario autorizzato l’impresa informa senza indugio i viaggiatori della situazione e dell’orario previsto di partenza e di arrivo. 2 In caso di ritardo superiore a 60 minuti i viaggiatori ricevono inoltre gratuitamente:
3 Se il treno è bloccato sui binari o se per altri motivi il viaggio non può più essere proseguito, l’impresa organizza quanto prima un trasporto dei viaggiatori a un luogo di partenza alternativo o alla destinazione finale della corsa. 55 Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915). |