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Art. 61b Diritto a proseguire il viaggio e al rimborso del prezzo del trasporto nel servizio di linea internazionale con autobus 56
(art. 8 cpv. 2 LTV) 1 L’impresa che nel servizio di linea internazionale con autobus prevede ragionevolmente che una corsa subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza di almeno 120 minuti o una sovraprenotazione, offre senza indugio al viaggiatore la scelta tra:
2 Qualora l’impresa non offra tale scelta, il viaggiatore ha diritto a un indennizzo pari al 150 per cento del prezzo del trasporto. L’impresa versa l’indennizzo entro un mese dal momento in cui è stato fatto valere il diritto. 3 Se un autobus diventa inutilizzabile durante il viaggio, l’impresa offre il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso la destinazione finale indicata nel contratto o un idoneo luogo da cui il viaggio possa proseguire. 4 Se una corsa subisce una cancellazione o un ritardo alla partenza di almeno 120 minuti, il viaggiatore ha diritto alla continuazione del viaggio con un’altra corsa o un altro itinerario o al rimborso del prezzo del trasporto da parte dell’impresa. 5 L’impresa rimborsa il prezzo del trasporto entro 14 giorni dal momento in cui è stato fatto valere il diritto. Rimborsa il prezzo del trasporto integrale se il viaggio non serve più allo scopo originario del viaggiatore. In caso di abbonamenti il rimborso è pari alla corrispondente percentuale del costo completo dell’abbonamento. Il rimborso è corrisposto in denaro, salvo che il viaggiatore accetti un’altra forma. 56 Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915). |