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Art. 61c Assistenza in caso d’incidente nel servizio di linea internazionale con autobus 57
(art. 8 cpv. 2 LTV) Nel servizio di linea internazionale con autobus in caso d’incidente l’impresa presta assistenza ragionevole e proporzionata alle esigenze pratiche immediate del viaggiatore a seguito dell’incidente stesso. Tale assistenza comprende, ove necessario, alloggio, vitto, indumenti, trasporto e prima assistenza. Per ciascun viaggiatore, l’impresa può limitare il costo complessivo dell’alloggio a 100 franchi a notte, per un massimo di due notti. 57 Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915). |