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Art. 61e Pagamento anticipato in caso di decesso 59
(art. 44a LTV) Il pagamento anticipato in caso di decesso ammonta a un minimo di 40 000 franchi per viaggiatore. 59 Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915). |