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Art. 62a Biciclette a bordo nel trasporto ferroviario internazionale 60
(art. 23a LTV) Le disposizioni che consentono ai viaggiatori di portare a bordo biciclette nel traffico viaggiatori ferroviario transfrontaliero a lunga distanza si rifanno all’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/78261. 60 Introdotto dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609). 61 Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), GU L 172 del 17.05.21, pag. 1 |
