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Art. 66 Trasporto di bagagli nel servizio di linea internazionale con autobus
(art. 8 cpv. 2 LTV)66 1 Nel servizio di linea internazionale con autobus soggetto ad autorizzazione federale possono essere trasportati solo i bagagli a mano e i bagagli dei passeggeri che viaggiano con la stessa corsa. 2 Al passeggero è consegnato un documento di trasporto. Quest’ultimo rende possibile una chiara identificazione di ogni unità di bagaglio e contiene il nome e l’indirizzo dell’impresa. 3 È vietato il trasporto di bagagli nello spazio riservato ai passeggeri. Nel portabagagli possono essere trasportati esclusivamente i bagagli. 4 Ogni passeggero ha diritto al trasporto di almeno un’unità di bagaglio di dimensioni e peso adeguati. 5 Sono escluse dal trasporto le unità di bagaglio di cui all’articolo 64 capoverso 1 lettere a e c. L’ispezione dei bagagli si basa sull’articolo 64 capoverso 2. 6 Nel servizio di linea internazionale con autobus i viaggiatori hanno diritto a un risarcimento o rimborso per la perdita o il danneggiamento del bagaglio in seguito a un incidente. L’impresa risarcisce o rimborsa esclusivamente:
66 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915). 67 Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915). |