|
Art. 70 Vendita dei bagagli non ritirati nel traffico concessionario
(art. 26 cpv. 3 e sezione 9 LTV) 1 Nel traffico concessionario, i bagagli non ritirati possono essere venduti dopo tre mesi dalla scadenza del termine di ritiro. 2 I bagagli il cui contenuto è visibilmente deperibile o quelli il cui valore non copre le spese di conservazione possono essere venduti immediatamente. 3 L’avente diritto deve essere avvertito almeno cinque giorni prima della vendita, se la natura dei bagagli lo consente. 4 L’impresa ha i diritti e gli obblighi di una mandataria dell’avente diritto. Essa risponde dei danni solo fino a concorrenza del valore dei bagagli. |