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Art. 73 Danneggiamento e perdita parziale nel traffico concessionario
(art. 27 e sezione 9 LTV) 1 Nel traffico concessionario, l’impresa redige un verbale se un danneggiamento o una perdita parziale:
2 Nel verbale sono riportati la massa e lo stato dei bagagli e, se possibile, la portata del danno, la sua causa e il momento in cui si è verificato. Il verbale deve essere compilato possibilmente in presenza dell’avente diritto. 3 Una copia del verbale deve essere consegnata gratuitamente all’avente diritto. Quest’ultimo può chiedere un accertamento giudiziale. 4 In caso di danneggiamento, l’impresa deve pagare un’indennità corrispondente al danno comprovato. 5 L’indennità non può tuttavia eccedere:
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