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Art. 74 Riconsegna ritardata nel traffico concessionario
(art. 27 LTV) 1 Se, nel traffico concessionario, i bagagli sono riconsegnati in ritardo, l’impresa deve pagare un’indennità corrispondente al danno comprovato, tuttavia per un massimo di 200 franchi per unità di bagaglio e periodo indivisibile di 24 ore a partire dalla domanda di riconsegna e per 14 giorni al massimo. 2 L’indennità è cumulata con l’indennità per perdita parziale o danneggiamento parziale se il danno non è dovuto al ritardo. In questo caso l’indennità complessiva non può tuttavia superare l’importo di quella dovuta in caso di perdita totale. 3 L’indennità per ritardo nella riconsegna non è pagata se è versata un’indennità per perdita totale. |