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Art. 76 Veicoli a motore accompagnati (carico di autoveicoli)
(art. 27 LTV) 1 L’impresa risponde, per i veicoli a motore accompagnati ammessi al trasporto, fino a concorrenza di 8000 franchi per veicolo. 2 Nel caso di riconsegna ritardata, l’indennità non può eccedere il prezzo del trasporto. 3 L’impresa non è responsabile del danneggiamento o della perdita di oggetti lasciati nel veicolo. Essa risponde del danneggiamento o della perdita degli oggetti trasportati nel veicolo soltanto se i danni sono dovuti a sua colpa. |