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Art. 77
1 Chi trova una cosa smarrita sull’area o in un veicolo di un’impresa deve consegnarla senza indugio al personale della stessa. 2 L’impresa è considerata ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede. 3 Se la conosce, l’impresa deve avvisare la persona che ha smarrito la cosa e custodire debitamente la cosa trovata. 4 Dopo averla custodita per tre mesi, l’impresa può vendere all’incanto pubblico la cosa trovata. La vendita all’incanto deve essere pubblicata. Le cose trovate il cui valore attuale non supera i 50 franchi possono essere vendute all’incanto o a trattative private già dopo un mese. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa. 5 Le cose trovate che richiedono spese di conservazione elevate o che sono esposte a rapido deterioramento possono essere vendute immediatamente. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa. |