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Art. 78 Controlli e obblighi di collaborazione
(art. 52 LTV) 1 Le imprese devono informare l’UFT sul loro esercizio per consentire all’UFT di svolgere i suoi compiti. Devono allestire la documentazione finanziaria e statistica secondo le istruzioni dell’UFT e presentarla a quest’ultimo. 2 Le imprese devono lasciar viaggiare sui loro veicoli, in qualsiasi momento e a titolo gratuito, i collaboratori dell’UFT per scopi di servizio e concedere loro l’accesso a impianti, installazioni e veicoli. 3 Le imprese permettono lo svolgimento di controlli intesi a garantire che i trasporti siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e di riposo dei conducenti. Nell’ambito di questi controlli, le persone autorizzate possono in particolare:
4 Le interruzioni dell’esercizio impreviste, segnatamente in caso di calamità naturali o incidenti, devono essere annunciate immediatamente all’UFT e alla clientela interessata. 5 Per il resto, si applica l’ordinanza del 28 giugno 200068 concernente le inchieste sugli infortuni. 68 [RU 2000 2103, 2006 4705II 68, 2011 4573art. 2 lett. b 4575. RU 2015 215art. 59. n. 2]. Vedi ora l’O del 17 dic. 2014 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (RS742.161). |