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Art. 79a Trattamento dei dati da parte delle imprese 71
(art. 54 LTV) 1 Per garantire i ricavi del prezzo del trasporto secondo l’articolo 54 LTV, oltre ai dati di cui all’articolo 54 capoverso 2 LTV le imprese possono trattare i seguenti dati personali di viaggiatori con un titolo di trasporto personale:
2 Nel caso di viaggiatori minorenni o privi dell’esercizio della capacità civile possono essere trattati i dati personali di cui al capoverso 1 del rappresentante legale. 3 Le imprese devono verbalizzare il trattamento dei dati personali:
71 Introdotto dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazio-ne dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609). 72 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,relativaalla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamentoe perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, versione della GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89. |