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Art. 9 Concessioni e autorizzazioni per linee
1 Per il trasporto di viaggiatori sono rilasciate concessioni e autorizzazioni su determinate linee. 2 Per linea si intendono tutte le corse con uno stesso punto iniziale e finale, comprese le corse supplementari nonché le corse al mattino e alla sera su singoli tratti. Per punto iniziale e finale si intendono anche i nodi e i punti dove la funzione di collegamento cambia. 3 Le prestazioni di trasporto che hanno diverse funzioni di collegamento sulla stessa tratta sono considerate una linea. |